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Nota MIUR 05.05.2009, prot. n. 6265

Mobilità docenti di religione cattolica per l'a.s. 2009/10.

In risposta a quesiti proposti da diverse Direzioni regionali si chiarisce quanto segue.

Al personale docente di religione cattolica di ruolo non può essere attribuito il punteggio previsto dalla lettera C della tabella A dell'Allegato D al CCNI, concernente la mobilità del personale scolastico sottoscritto il 12 febbraio 2009, in quanto la circostanza non è espressamente prevista.

Data la peculiare condizione giuridica di detti insegnanti, che sono titolari su una dotazione organica regionale articolata per diocesi, non è applicabile per analogia la disciplina concernente i titolari di Dotazione Organica di Sostegno, esplicitamente considerati nella lettera C della citata tabella, i quali corrispondono a una diversa fattispecie.

Al medesimo personale, inoltre, non può essere riconosciuto il punteggio di cui alla lettera D della succitata tabella A, per mancanza dei requisiti previsti, dato che anche coloro che sono stati assunti in ruolo con il primo contingente nell'a.s. 2005/06 non hanno potuto maturare la condizione di non presentare domanda di trasferimento per un triennio entro l'a.s. 2007/08.

Infine, per quanto riguarda i 12 punti previsti per il superamento di un concorso, essi vanno attribuiti, come a suo tempo riconosciuto con nota del 30.6.2008, prot. 10892, di questa Direzione Generale e poi espressamente ribadito dall'art. 4, comma 4, dell'O.M. 23.3.2009, n. 36.

 

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