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Interpello Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 15.05.2009, n. 41

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - tutori o amministratori di sostegno - fruizione dei permessi lavorativi ex art. 33 della L. n. 104/1992.

La CISL ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 33, comma 7, della L. n. 104/1992 secondo il quale le disposizioni che disciplinano la concessione dei permessi per assistenza ai disabili gravi " si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità ".

Più in particolare si chiede della possibilità, da parte di " tutori o amministratori di sostegno di persone con handicap in situazione di gravità, prive di genitori o parenti prossimi, i quali dimostrino di assistere con continuità ed in via esclusiva la persona con disabilità anche per gli aspetti esistenziali e della vita quotidiana ", di poter godere dei permessi attribuiti dalla citata normativa.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'individuazione dei soggetti destinatari dei benefici di cui alla L. n. 104/1992 o di benefici del tutto analoghi - ad es. congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 - non può prescindere dallo stretto dettato normativo. È lo stesso Legislatore ad aver operato una scelta circa l'individuazione di chi può godere dei permessi legati alla assistenza del disabile; scelta che, da parte di questa Amministrazione e degli Istituti previdenziali, non è mai stata ampliata soggettivamente ma, eventualmente, declinata sulla base delle condizioni (ad es., da ultimo, " sistematicità ed adeguatezza " dell'assistenza) che consentono il godimento dei benefici. Ciò è peraltro avvalorato dal fatto che un ampliamento in senso soggettivo della platea dei destinatari della normativa in questione si è avuta esclusivamente sulla base di pronunce della Corte Costituzionale (v. ad es. sent. n. 158/2007).

Ne consegue che la l'individuazione, fra i possibili beneficiari dei permessi, degli " affidatari di persone handi

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