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Interpello Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 15.05.2009, n. 35

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - responsabilità solidale tra committente ed appaltatore per gli adempimenti previdenziali-assistenziali.

L'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione su una problematica legata al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e all'attuale regime di solidarietà contributiva tra appaltante ed appaltatore e, più in particolare, alla correttezza del comportamento dell'Ente che intende procedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore solo in misura parziale. Tale pagamento avrebbe scopo cautelativo, a causa della riscontrata irregolarità contributiva dell'appaltatore medesimo, desunta dal rifiuto di produrre il DURC e da dichiarazione di versare in precarie condizioni economiche.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

È noto che l'art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003, all'evidente fine di tutelare il lavoratore impiegato in regime di appalto di opere o servizi, ha stabilito un vincolo di solidarietà tra committente ed appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti.

Nel caso prospettato deve tuttavia rilevarsi che, essendo l'INAF un Ente pubblico, è necessario stabilire se trova, o meno, applicazione la solidarietà prevista dal citato art. 29. Invero, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che " il presente Decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale ". Tale norma generale è derogata da ulteriori disposizioni speciali del Decreto (ad es. art. 86, comma 9, per la somministrazione a tempo determinato: cfr. TAR Piemonte, 2711/2006), ma non dall'art. 29, comma 2. Ne consegue che l'unica forma di solidarietà che sussiste tra un committente pubblico ed un appaltatore privato è quella contemplata dall'art. 1676 c.c. la quale, tuttavia, soffre di due limitazioni rispetto alla

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