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C.M. MIUR 20.05.2009, n. 51

Anno scolastico 2008/2009 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato il cui superamento costituisce titolo di accesso all'istruzione secondaria di II grado.

A seguito della C.M. n. 32 del 13 marzo 2009 e ad integrazione della C.M. n. 50 del 20 maggio 2009 ("Disposizioni in vista della conclusione dell'anno scolastico 2008-2009"), si forniscono specifiche istruzioni per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo (l'allegato tecnico è parte integrante della presente circolare).

Si ricorda che per lo svolgimento degli esami di idoneità sono confermate le disposizioni previste dalla citata C.M. 32/2009.

Ammissione agli esami

L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti degli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina ed un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art. 3, comma 3, ed art. 2, comma 3, legge n. 169/2008). Conseguentemente, il Consiglio di classe formula un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59/2004.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Ai sensi dell'art. 309, comma 3, del D.L.vo 16.4.94, 297, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento. Analogamente partecipano alla valutazione i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione

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