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C.M. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 12.05.2009, n. 17

Articolo 18, comma 1, lettera r, decreto_legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - obbligo di comunicazione dei dati concernenti gli infortuni sul lavoro: indicazioni operative.

In relazione all'imminente scadenza del termine del 16 maggio individuato dall'articolo 32 del d.l. n. 207/2008, come convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 (pubblicata nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009), per la applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 comma 1 lettera r) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro), sono pervenute diverse sollecitazioni in ordine alla corretta interpretazione da fornire relativamente all'obbligo, posto a carico del datore di lavoro dal citato articolo 18, comma 1, lettera r, di "comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni".

In continuità con quanto al riguardo evidenziato nella nota del 21 maggio 2008, n. prot. 0006587, avente pari oggetto, si ribadisce che la disposizione in parola deve essere inquadrata avendo riguardo alla costituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (cd. SINP), di cui all'articolo 8 del citato d.lgs. n. 81/2008, le cui regole di funzionamento verranno individuate per mezzo del decreto interministeriale, in fase di avanzata elaborazione, di cui all'articolo 8, comma 4, del medesimo "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro. A ciò si aggiunga che nell'ambito delle "disposizioni integrative e correttive" - ex articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123 - al d.lgs. n. 81/2008, approvate dal Consiglio dei Ministri in data 27 marzo u.s., si rinviene un articolo 12 il quale reca sensibili modifiche alla procedura di comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

In tale contesto complessivo di riferimento d

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