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Circolare INPDAP 28.05.2009, n. 13

Art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133. Nuove disposizioni in materia di assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165. Riflessi contributivi.

1) Premessa

L'articolo 71, comma 1, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n.133, nel disporre in materia di assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede testualmente che, salvo le eccezioni previste, " nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio ".

Come precisato dalla circolare n.8/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, la norma in esame prevede che la trattenuta debba applicarsi per ogni giorno di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni nei casi in cui l'assenza si protrae oltre tale termine. In tale ultima ipotesi (ad esempio, malattia di undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono sempre essere assoggettati alle ritenute prescritte, mentre, per i successivi, occorre applicare il regime giuridico - economico previsto dai CCNL e dagli accordi di comparto.

La decurtazione retributiva di cui al comma 1 dell'art.71 opera per tutte la fasce retributive previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. E' utile, inoltre, rammentare in tale sede che i vigenti CCNL già disciplinano una decurtazione retributiva, le cui variazioni percentuali sono diversificate a seconda dei periodi di assenza (cfr. i primi nove mesi di malattia sono interamente retribuiti, con esclusione di ogni compenso accessorio; per i successivi tre mesi viene riconosciuto il 90% della retribuzione; il 50% per gli ulteriori sei mesi. Il successivo periodo di diciotto mesi, che il dipendente può richiedere in casi particolarmente gravi, è senza retribuzione ). Non essendo state abrogate dette decurtazioni contrattuali dalla innovata disciplina, la trattenuta di cui al comma 1 dell'art.71 op

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