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C.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 20.05.2009, n. 20

Anagrafe delle prestazioni - Periodo 1° gennaio/31 dicembre 2008.

L'art 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone che entro il 30 giugno di ciascun anno le Amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati.

Per consentire ai competenti Uffici di ottemperare a tale obbligo di legge, si invitano le SS.LL. a compilare l'allegata scheda accludendo, per ciascun incarico svolto così come specificato dal comma 6 della richiamata normativa, copia delle comunicazioni che i soggetti pubblici o privati che erogano compensi sono obbligati a inviare all'amministrazione conferente entro il 30 aprile di ciascun anno.

Detta informativa, a cura del soggetto erogatore i compensi, dovrà contenere i seguenti elementi:

- Dati anagrafici del soggetto a favore dei quali è stato erogato il compenso;

- Durata dell'incarico (data inizio e fine incarico);

- Compenso annuo lordo previsto;

- Compenso lordo erogato nell'anno di riferimento.

Si rammenta, inoltre, che l'inosservanza di tale norma comporta nei confronti dei citati soggetti l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (somma pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti oltre a sanzioni per eventuali violazioni tributarie o contributive).

I revisori/sindaci (ad esclusione dei Dirigenti) dovranno inoltrare tutti i dati utili ai fini degli adempimenti imposti dalla richiamata normativa (scheda + comunicazioni dei compensi) entro il termine del 30 maggio. Non saranno prese in considerazioni le schede prive delle allegate comunicazioni.

Relativamente ai Dirigenti (di prima e di seconda fascia), i cui compensi erogati sono sottoposti alla disciplina dell'onnicomprensività del trattamento economico, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del

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