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Nota MIUR 22.07.2009, prot. n. 11250

Concorsi per soli titoli per l'accesso ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA della scuola, di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94. - O.M. 23.02.2009, n. 21.

Dagli Uffici Periferici sono pervenuti numerosi quesiti circa la validità dei titoli di studio non più previsti dalla tab. B allegata al CCNL 29.11.07 per l'accesso al profilo professionale cui si concorre.

La questione riguarda, in particolare, coloro che, già inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 e/o già inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/01, abbiano poi prodotto domanda di depennamento ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 26 giugno 2008, n. 59 dalle citate graduatorie e, contestualmente abbiano prodotto domanda di inserimento, per il medesimo profilo professionale oggetto della richiesta di depennamento, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia di altra provincia.

Il problema si pone per il suddetto personale, nella fase dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, perché non in possesso di un titolo di studio conforme ad almeno uno dei titoli di studio previsti dall'attuale o dal precedente ordinamento per l'accesso al profilo professionale richiesto. Tale personale rischia, perciò, di perdere ogni possibilità di continuare a prestare la propria attività lavorativa nelle istituzioni scolastiche statali.

A riguardo si richiama l'attenzione che, quando nell'ambito del personale ATA si sono verificate analoghe situazioni, per il passaggio da un ordinamento ad altro, apposite disposizioni hanno stabilito la validità dei titoli di studio previsti dal precedente ordinamento nei confronti del personale già inserito nelle relative graduatorie per le supplenze.

Nel merito della questione si sottolinea che hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, previo depennamento dalla graduatoria di appartenenza, siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 o negli elenchi provinci

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