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Nota operativa INPDAP 23.07.2009, n. 41

Legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice - integrazione alla circolare n. 30 del 23 ottobre 2007.

Con circolare n. 30 del 23 ottobre 2007 sono state fornite le istruzioni per l'applicazione delle disposizioni della legge in oggetto.

Poiché continuano a pervenire quesiti da parte di codeste sedi provinciali/territoriali in merito alla applicazione dell'art. 3 della legge n. 206/2004, come modificato dall'art. 1, commi 794 e 795 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 si ritiene utile precisare che, se per effetto dell'attribuzione della maggiorazione di 10 anni il pensionato raggiunge l'anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la pensione dovrà essere ricalcolata applicando il sistema retributivo, in luogo del sistema di calcolo misto adottato al momento della prima liquidazione della pensione.

Si rappresenta inoltre che, con riferimento alla esatta interpretazione dell'art. 4, comma 2, della citata legge n. 206/2004, è stato richiesto, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposito parere al Consiglio di Stato, inteso a chiarire se abbiano diritto alla pensione immediata, prevista dalla norma citata, anche i soggetti che, portatori di grado di invalidità pari o superiore all'80%, hanno intrapreso la prima attività lavorativa dopo l'evento terroristico.

Nell'attesa che il Consiglio di Stato esprima le proprie valutazioni al riguardo, le sedi provinciali e territoriali dovranno soprassedere alla liquidazione delle pensioni da attribuire ai sensi del richiamato art. 4, comma 2, per i soggetti che hanno intrapreso la prima attività lavorativa dopo l'evento terroristico.

 

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