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Legge 07.07.2009, n. 88

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008. (G.U. 14.07.2009, n. 161 - S.O.)

Capo IV - Disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

Art. 52 - Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 49, comma 1, lettera c), il Governo segue i principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 49, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre una o più disposizioni in base alle quali è consentito all'autorità giudiziaria italiana, anche su richiesta della persona condannata ovvero dello Stato di esecuzione, che abbia emesso una sentenza penale di condanna definitiva, di trasmetterla, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro e con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità, all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in quello Stato, alle seguenti condizioni:

1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata;

2) che la persona condannata si trovi sul territorio dello Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione;

3) che la persona condannata, debitamente informata in una lingua che essa comprende, abbia prestato, in forme idonee a rendere certa la manifestazione di volontà, il proprio consenso al trasferimento, salvi i casi nei quali il consenso non è richiesto

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