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D.P.C.M. 02.07.2009

Disposizioni in materia di risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni dello Stato. (G.U. 04.09.2009, n. 205)

Formula iniziale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il comma 2 dell'art. 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali previste nell'allegato B del citato decreto-legge, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate;

Visto il comma 5 dell'art. 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che sostituisce il comma 189 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'art. 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridott

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