D.P.C.M. 02.07.2009
1. Le risorse di cui all'art. 1 sono verificate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in presenza degli elementi dimostrativi della effettiva neutralità finanziaria ai fini dei saldi di finanza pubblica, ferma restando l'applicazione del comma 5 dell'art. 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. L'entità delle risorse attribuibile a ciascuna Amministrazione è comunicata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, alle Amministrazioni e agli enti interessati e al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'utilizzazione per la contrattazione integrativa in correlazione con l'impegno e con le maggiori prestazioni lavorative, ed in ragione dei criteri di valutazione di apporto individuale e collettivo definiti in sede di contrattazione nazionale.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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