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D.M. MIUR 27.07.2009

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale. (G.U. 21.10.2009, n. 245)

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono:

a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) per CNPI, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'art. 23 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

d) per ANSAS, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, di cui all'art. 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) per INVALSI, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modifiche;

f) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle università italiane;

g) per CUN, il Consiglio universitario nazionale, di cui all'art. 17, comma 102, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

h) per CNVSU, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, di cui all'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

i) per CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

j) per CIVR, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

k) per CNSU, il Consiglio nazionale studenti universitari, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, a norma dell'art. 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

l) per ANVUR, l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca;

m) per PNR, il Programma nazionale per la ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

n) per CNIPA, il Centro nazionale per l'informatica nella pub

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