IperTesto Unico IperTesto Unico

Nota MIUR 16.06.2009, n. 8270

Congedi biennali retribuiti.

Si ritiene opportuno fornire un quadro cronologico e riassuntivo della normativa concernente i congedi biennali retribuiti alla luce delle recenti sentenze emesse dalla Corte Costituzionale, considerato che sono pervenuti numerosi quesiti da parte degli uffici scolastici periferici, relativi a tale materia.

Preliminarmente si precisa che la legge n. 104/92, come è noto, ha dettato norme in materia di assistenza, di integrazione sociale e di diritti delle persone handicappate, prevedendo, tra l'altro, l'attribuzione di particolari benefici ai lavoratori dipendenti interessati.

L'art. 42, comma 5, del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 secondo i dettami dell'art. 15, legge 8 marzo 2000, n. 53, prevedeva originariamente il diritto a fruire del congedo alla "...lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, o , dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità ...".

Successivamente la Corte Costituzionale con la sentenza dell'8 giugno 2005, n. 233, ha stabilito che tale diritto spetta anche ai fratelli e sorelle conviventi nell'ipotesi in cui i genitori non siano in grado di assistere il soggetto con handicap in situazione di gravità.

Passo intermedio è stata la pronuncia del 18 aprile 2007 n. 158 con cui la Corte Costituzionale ha esteso al coniuge convivente con il disabile il diritto ad usufruire di tale congedo retribuito.

Infine, con la sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, è stata ulteriormente allargata la possibilità di fruire del congedo biennale retribuito anche ai figli conviventi che assistano il genitore con handicap grave, in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura.

Il diritto a fruire di un congedo straordinario dal lavoro è esercitabile per un periodo massimo di due anni in modo frazionato o continuativo, è interamente retribuito e tale periodo può essere goduto una sola volta nell'arco dell'intera vita lavorativa del fam

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.