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Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze 06.06.2009, prot. n. 126427

Decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008 - Art. 71 - assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - trattamento economico.

Si fa riferimento alla richiesta di parere pervenuta dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 0048401 dell'8 settembre 2008 ed al relativo sollecito pervenuto in data 10 ottobre 2008.

Con la citata nota vengono sottoposte all'attenzione dello scrivente specifiche problematiche, per lo più relative al personale degli enti locali, in merito all'individuazione delle voci retributive interessate dalle decurtazioni previste dall'art. 71 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, che ha introdotto rilevanti modifiche nella disciplina delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici.

In particolare si chiede di conoscere se debbano essere decurtati, durante i primi 10 giorni dei periodi di assenza per malattia, le seguenti voci retributive: retribuzione di posizione spettante al personale dirigenziale dell'Area II, indennità ad personam per incarichi dirigenziali di cui all'art. 110, comma 3, del d. lgs. n. 267 del 2000 e all'art. 19, comma 6, del d. lgs. n. 165 del 2001, indennità di posizione per i titolari di posizione organizzativa, indennità per funzione di direzione generale corrisposta ai segretari comunali e provinciali, retribuzione di posizione spettante a questi ultimi in correlazione alla tipologia dell'ente, indennità di comparto spettante al personale non dirigenziale del comparto regioni-enti locali.

Si chiedono inoltre chiarimenti circa le modalità di computo della trattenuta giornaliera per il personale del comparto regioni ed autonomie locali.

In proposito, tenendo conto della puntuale disamina operata dal Dipartimento con la Circolare n. 7/2008 in ordine alle voci da ricomprendere nel trattamento economico fondamentale e non soggette a decurtazione sia per il personale del comparto ministeri sia per quello dirigenziale ricompreso nell'Area I, si ritiene che tali indicazioni vadano applicate al personale degli altri comparti individuando, nell'ambito della struttura retributiva di ciascu

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