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Nota operativa INPDAP 17.06.2009, n. 36

Assegno per il nucleo familiare - Rivalutazione dei livelli di reddito per la corresponsione dell' ANF a decorrere dal 1 luglio 2009 e recupero indebiti pensionistici derivanti dall'operazione Red08 - redditi 2007.

Come è noto l'art. 2 del decreto - legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1988, n.153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, stabilisce, al comma 12, la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare pari alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La suindicata variazione percentuale da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto a decorrere dal 1 luglio 2009 è risultata pari al 3,2 per cento, secondo quanto comunicato dall'lSTAT in data 15 gennaio 2009.

Allo scopo di semplificare e rendere più spediti gli adempimenti delle Sedi provinciali e territoriali, la Struttura informatica ha allestito le tabelle riepilogative, visualizzabili attivando il pulsante "tabelle", nelle quali sono stati aggiornati gli importi dei limiti di reddito e degli assegni mensili spettanti per il periodo 1 luglio 2009 - 30 giugno 2010.

Per l'applicazione dei nuovi limiti reddituali da considerare a decorrere dal 1 luglio 2009, per i titolari di trattamenti di provvisti dell'assegno in argomento, in via preliminare, il Centro Calcolo Pensioni INPDAP, sullo scorta del reddito imponibile di pensione quale risultante nell'anno 2008, provvederà ad aggiornare automaticamente le registrazioni in banca dati adottando i criteri appresso descritti:

- qualora il reddito accertato per l'anno 2008 sia risultato superiore a quello dichiarato dagli interessati per l'anno 2007, in banca dati, in sostituzione del precedente importo, sarà memorizzato l'importo più elevato dello scaglione di reddito della fascia di appartenenza nel quale è compreso il reddito accertato;

- qualora, invece, l'importo del reddito già acquisito per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sia risultato superiore al reddito dell'anno 2008, a

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