Legge 18.06.2009, n. 69
Capo II - Semplificazioni
1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «Consiglio di Stato» sono inserite le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete».
2. Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis. - (Testi unici compilativi). - 1. Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;
d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.
2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richies
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