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Legge 08.06.2009, n. 67

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 19.06.2009, n. 140)

Allegato - Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno modificativa dell'articolo 12 dell'intesa firmata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516

preambolo

La Repubblica Italiana e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, considerata l'opportunità di procedere alla modificazione dell'intesa firmata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, convengono, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, della citata intesa, di modificarla con le seguenti disposizioni;

Articolo 1 (Istituto Avventista di Cultura Biblica)

1. n comma primo dell'articolo 12 dell'intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, firmata il 29 dicembre 1986, è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto Avventista di Cultura Biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola seconda Italianariore."

Articolo 2 (Legge di approvazione dell'intesa).

1. Il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

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