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D.P.R. 22.06.2009, n. 122

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (G.U. 19.08.2009, n. 191)

Art. 10 - Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) 8

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

8

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 ha disposto (con l'art. 26, comma 5) che con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione. Ha inoltre disposto (con l'art. 26, comma 6, lettera b)) che a partire dal 1° settembre 2018 cessa di avere efficacia la disposizione contenuta nel comma 2 del presente articolo.

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