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D.P.R. 22.06.2009, n. 119

Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (G.U. 17.08.2009, n. 189)

Art. 5 - Stabilità dell' organico di diritto

1. La necessità di attivazione di ulteriori posti successivamente alla determinazione dell'organico di diritto, rappresentata dai dirigenti scolastici, non può comportare, in ogni caso, a livello provinciale, incrementi di posti del medesimo organico. Ove necessario, il dirigente regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, autorizza gli eventuali incrementi di posti unicamente per compensazione, a livello provinciale, revocando l'autorizzazione al funzionamento di un corrispondente numero di posti dell'organico di diritto, per i quali, all'inizio dell'anno scolastico siano venute meno le condizioni che ne avevano legittimato l'istituzione. In tale caso il funzionamento del posto deve, comunque, conseguire all'applicazione dei vigenti criteri e parametri di calcolo degli organici di istituto ovvero ad apposito, motivato provvedimento del dirigente regionale.

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