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D.P.R. 22.06.2009, n. 119

Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (G.U. 17.08.2009, n. 189)

Art. 2 - Dotazioni organiche regionali, provinciali e organici di istituto

1. La consistenza numerica complessiva dei posti definita a livello nazionale è ripartita in dotazioni organiche regionali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 23 agosto 1997, n. 281, con riguardo alle specificità degli ambiti territoriali interessati, con riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative e operative delle istituzioni scolastiche, alle diversità conseguenti alle situazioni ambientali e socio-economiche, alle funzioni ed ai compiti previsti per i profili professionali del personale. Nella ripartizione si tiene conto altresì, in relazione ai diversi contesti territoriali interessati, dei fenomeni migratori da paesi extracomunitari, dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, nonché delle condizioni logistico-strutturali, delle distanze e dei collegamenti tra le istituzioni scolastiche situate nei comuni montani e nelle piccole isole.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per «dirigente regionale» e per «dirigente scolastico», rispettivamente, il dirigente con incarico di livello dirigenziale generale preposto all'ufficio scolastico regionale e il dirigente preposto ad una istituzione scolastica o educativa.

3. Il dirigente regionale provvede alla ripartizione della dotazione organica regionale in dotazioni organiche provinciali, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le regioni e con gli enti locali, con riferimento alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, accantonando una quota di posti pari al 3 per cento della dotazione organica regionale per le finalità di cui al comma 5. Nella determinazione delle dotazioni organiche provinciali si tiene conto, altres

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