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D.P.C.M. 12.06.2009, n. 8

Definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi del DIS, dell'AISE e dell'AISI ed individuazione dei lavori delle forniture e dei servizi che possono essere effettuati in economia o a trattativa privata. (G.U. 06.07.2009, n. 154)

Art. 13 - Procedure di dettaglio per l'acquisto di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori. Garanzie

1. L'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a euro 20.000,00, I.V.A. esclusa, avviene previa stipulazione di contratto a mezzo di scrittura privata tra l'impresa prescelta e l'amministrazione rappresentata dal responsabile della struttura amministrativa.

2. Per tali contratti, le imprese contraenti dovranno costituire una garanzia fideiussoria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'organismo. La garanzia fideiussoria è svincolata dopo che il contraente ha soddisfatto gli obblighi contrattuali ed è stato liquidato il saldo, ovvero dopo la scadenza del periodo di garanzia.

3. Per le spese di importo inferiore al limite di cui al comma 1, le prestazioni possono essere acquisite mediante lettera d'ordine, che contenga tutti gli elementi identificativi delle prestazioni medesime, il relativo prezzo nonché le clausole cui sono assoggettate. La lettera d'ordine deve essere sottoscritta per accettazione dall'impresa fornitrice. L'esecuzione della prestazione nel termine fissato costituisce tacita accettazione del relativo ordine.

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