D.P.C.M. 12.06.2009, n. 8
1. Per soddisfare particolari esigenze di carattere istituzionale, gli organismi ricorrono al mercato estero per acquisire beni e servizi che, per le specifiche caratteristiche, non siano reperibili sul territorio italiano ovvero la cui acquisizione sul mercato nazionale risulti economicamente non conveniente.
2. I contratti di acquisizione di beni e servizi, conclusi anche attraverso l'adesione a condizioni generali di contratto, sono disciplinati dalle norme del diritto dello Stato estero e dalle corrispondenti clausole d'uso sul mercato internazionale.
3. Per le acquisizioni presso il mercato estero, gli organismi possono avvalersi della collaborazione delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari presenti sul territorio.
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