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Interpello Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 05.06.2009, n. 51

art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 - interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione - applicabilità dell'art. 16 del D.Lgs n. 151/2001.

L'Università degli Studi di Perugia ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla permanenza del divieto, sancito dall'art. 16 del D.Lgs n. 151/2001, di adibire al lavoro una donna, con contratto di formazione specialistica stipulato ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 368/1999, durante il periodo di congedo obbligatorio post partum, nel caso di interruzione della gravidanza, con espressa rinuncia della lavoratrice al diritto di godere del periodo di astensione predetto, corredata dei certificati rilasciati sia dal medico curante sia dal medico competente, comprovanti il suo stato di buona salute.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per la Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'art. 16 del D.Lgs n. 151/2001 introduce, tra gli altri, il divieto di adibire al lavoro le donne durante il periodo di congedo obbligatorio successivo al parto (tre o quattro mesi a seconda che la lavoratrice si sia avvalsa o meno della flessibilità prevista dall'art. 20 del medesimo D.Lgs.), ovvero durante il c.d. "periodo di puerperio".

Secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 1026/1976, tuttora vigente, è considerata come parto, " a tutti gli effetti ", anche l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza avvenuta successivamente al 180° giorno dall'inizio della gestazione, atteso che " lo stato di puerperio non è escluso in caso di bambino nato morto, non implicando tale stato necessariamente la contestualità con la maternità " (v. in tal senso Cass. Civ., Sez. Lav., n. 1532/1993). È qualificata, invece, come semplice malattia l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza avvenuta antecedentemente al 180° giorno dall'inizio della gestazione, come espressamente previsto dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs n. 151/2001.

Ne consegue che il divieto di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 151/2001 permane anche nei casi di interruz

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