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Provvedimento Conferenza Unificata 28.01.2009

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le autonomie locali sugli «indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici» (4.13/2008/19 CU). (Repertorio atti n. 7/CU del 28 gennaio 2009). (G.U. 10.02.2009, n. 33)

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 28 gennaio 2009;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 ed in particolare l'art. 8, comma 6;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l'art. 4 che, riservando l'attività programmatoria in materia di edilizia scolastica alle regioni, ha previsto, al riguardo, l'assegnazione di finanziamenti aggiuntivi dello Stato ai competenti enti locali attraverso l'attuazione di piani triennali regionali, formulati sulla base delle richieste avanzate dagli enti medesimi, prioritariamente destinati alla messa in sicurezza delle scuole, l'ultimo dei quali, tuttora in corso, interamente dedicato a tale finalità ed integralmente compartecipato con le amministrazioni territoriali interessate;

Visto l'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto l'attivazione, nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche formulato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, di un Piano straordinario di messa in sicurezza delle scuole con particolare riguardo a quelle insistenti nelle zone a rischio sismico, a fronte del quale sono stati, al momento, finanziati due Piani stralcio;

Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ed in particolare il comma 1 che ha disposto il consolidamento, a regime, dell'assegnazione al Piano predetto di una percentuale non inferiore al 5% delle risorse complessivamente assegnate al su indicato Programma delle infrastrutture strategiche nel quale esso si inserisce;

Visti, altresì, i successivi commi dell'art. 7-bis citato, che hanno previsto la revoca e la riassegnazione di risorse precedentemente attribuite alle Amministrazioni territoriali per l'attivazione di opere di edilizia scolastica e non compiutamente utilizzate, l'introduzione di particolari modalità operative per lo snellimento delle procedure e l'accelerazione del completamento

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