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Nota MIUR 27.01.2009, prot. n. 217

Contratti a tempo determinato per il pagamento di ore aggiuntive.

Con la presente si forniscono le nuove istruzioni operative per la predisposizione, mediante le funzioni del SIDI, dei contratti di supplenza per il pagamento di ore aggiuntive di cui alla nota Prot.A00DGPER 12510 del 25.8.2008.

Sono disponibili, alla voce "Gestione assunzioni a tempo determinato - supplenze ore aggiuntive" le nuove applicazioni per acquisire, modificare e cancellare i servizi di cui trattasi, e per comunicare le chiusure di contratto.

Per stampare, convalidare e trasmettere i contratti alla Ragioneria Territoriale e a SPT per il pagamento, si utilizzano le consuete funzioni disponibili alle voci "Stampe" e "Gestione Flussi MEF".

La nuova procedura (codice N21 - ORE AGGIUNTIVE) gestirà i casi in cui il dirigente scolastico propone un contratto per uno spezzone residuo fino a 6 ore ai seguenti supplenti, già destinatari di contratto a tempo determinato nella stessa scuola:

1. supplente annuale, o fino al termine delle attività, o art. 40; il contratto per ore aggiuntive sarà trasmesso a SPT e RTS; gli estremi del servizio devono essere compresi all'interno (o al più coincidere) con quelli del contratto di riferimento;

2. incarico di Religione o art. 43-44; il contratto sarà pagato dal Tesoro su base cartacea;

3. supplente breve, supplente breve fino all'avente diritto, supplente nominato su posto disponibile dopo il 31-12; il contratto sarà pagato dalla scuola;

4. supplente in sostituzione di personale in maternità; al supplente il dirigente scolastico può proporre le ore aggiuntive solo se prestate dalla docente sostituita; il contratto sarà trasmesso a SPT;

5. astensione obbligatoria durante supplenza breve; il contratto sarà trasmesso a SPT;

6. trattamento di indennità fuori nomina; se l'interessata, nei 60 giorni precedenti l'astensione obbligatoria, era destinataria anche di un contratto di ore aggiuntive, l'indennità va calcolata anche su di esse.

Ovviamente le procedure g

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