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Nota MIUR 14.01.2009, prot. n. 458

"Bonus Famiglia" - Art. 1 Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185.

Come noto, l'art. 1 del D.L. n. 185 di cui all'oggetto, prevede la concessione per il solo anno 2009 di un "Bonus Straordinario" per "famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza" riferito ai redditi dell'anno 2007 o dell'anno 2008.

La misura del beneficio varia in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007, salvo in alternativa la facoltà prevista al comma 12 (erogazione del bonus con riferimento ai requisiti del 2008), ed è attribuito per gli importi di seguito indicati:

1. 200 euro solo ai "pensionati" unici componenti del nucleo familiare e con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;

2. 300 euro per il nucleo familiare di due componenti con un reddito complessivo non superiore a 17.000 euro;

3. 450 euro per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 17.000 euro;

4. 500 euro per il nucleo familiare di quattro componenti qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 20.000 euro;

5. 600 euro per il nucleo familiare di cinque componenti qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 20.000 euro;

6. 1.000 euro per il nucleo familiare di oltre cinque componenti qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 22.000 euro;

7. 1.000 euro per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 35.000 euro.

Il bonus in questione è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Si evidenziano alcuni criteri stabiliti dalla norma per la concessione del bonus:

• le scadenze indicate dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione della domanda sono:

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