Legge 28.01.2009, n. 2
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
All'articolo 1:
al comma 6, primo periodo, le parole: «31 gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2009»;
al comma 9, secondo periodo, le parole: «29 settembre 1984, n. 720» sono sostituite dalle seguenti: «29 ottobre 1984, n. 720,»;
al comma 18, le parole: «decreto ministeriale 29 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001».
All'articolo 2:
al comma 1, primo periodo, le parole: «con riferimento al maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «applicando il tasso maggiore»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile, relativi a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale, contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, co
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