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D.P.R. 14.01.2009, n. 16

Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Testo in vigore dal: 28-3-2009. (G.U. 13.03.2009, n. 60)

Art. 6 - Ufficio stampa

1. L'Ufficio stampa, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura, in particolare, i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero.

2. All'Ufficio stampa è preposto il Capo dell'Ufficio stampa, il quale è nominato dal Ministro tra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.

3. Il Ministro, inoltre, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, può nominare un portavoce, che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

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