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C.M. MIUR 21.01.2009, n. 6

Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2009 - 2010.

Com'è noto, l'art. 21, comma 9, della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art.28, comma 4, della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988,in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze -dipartimento del Tesoro - ha comunicato in data 14 gennaio 2009 che il tasso d'inflazione programmato per il 2009 è pari all'1,5%.

I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2009-2010, come dal seguente prospetto in euro:

per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2008-2009 riferito all'anno d'imposta 2007 rivalutazione in ragione dell'1,5%, con arrotondamento all'unità di euro superiore limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2009-2010 riferito all'anno d'imposta 2008
1 4.799,00 72,00 4.871
2 7.961,00 120,00 8.081
3 10.234,00 154,00 10.388
4 12.222,00 184,00 12.406
5 14.209,00 214,00 14.423
6 16.105,00 242,00 16.347
7 e oltre 17.996,00 270,00 18.266

La misura delle tasse scolastiche, determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990), è pari a euro 6,04 (tassa di iscrizione) e a euro 15,13 (tassa di frequenza).

Con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n.13 del 30-1-2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istitu

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