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O.M. MIUR 23.02.2009, n. 21

Indizione e svolgimento per l'anno scolastico 2008/2009 dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell'art. 554 del D.Lvo. 16.4.1994, n. 297.

Art. 13 - Adempimenti degli uffici scolastici regionali

13.1 L' Ufficio Scolastico Regionale adotta i provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dalla presente ordinanza ed in particolare:

a) emana i bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;

b) assicura la pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio e, contestualmente, all'albo dell'Ufficio Scolastico Provinciale, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;

c) nomina le commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;

d) cura l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni della presente ordinanza;

e) dichiara la inammissibilità o la nullità della domanda e dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale;

f) con decreto definitivo approva la graduatoria permanente aggiornata ed integrata, assicurandone la pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale e degli Uffici Scolastici Provinciali competenti per territorio.

g) provvede all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

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