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Nota MIUR 24.02.2009, prot. n. 2984

Circolare esplicativa su alcuni aspetti della procedura di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica del personale amministrativo delle aree.

In merito alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica del personale amministrativo, si ritiene di dover fornire taluni chiarimenti a causa del perdurare di inesattezze, talvolta commesse, nella gestione della materia, da parte degli Uffici periferici di questa Amministrazione.

In primo luogo, si rammenta che la competenza dell'emanazione del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro spetta esclusivamente a questa Direzione Generale.

Pertanto, gli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali cureranno la tempestiva trasmis-sione del verbale di visita medico collegiale in originale, al fine di consentire ai competenti Uffici centrali i relativi adempimenti. A tal fine, provvederanno ad indicare, oltre ai dati anagrafici del dipendente, anche il Codice Fiscale, l'area 0 profilo professionale di appar-tenenza e il numero dei giorni di ferie maturate e non godute alla data della cessazione.

Ove il dipendente abbia ferie residue relative all'anno precedente a quello di decorrenza della risoluzione del rapporto di lavoro, i giorni di ferie dovranno essere distinti per il relativo anno di maturazione. Gli Uffici motiveranno inoltre le ragioni della mancata fruizione delle ferie da parte del dipendente.

Infine, si evidenzia come, per prassi amministrativa consolidata e in ossequio allo spirito della vigente normativa (cfr. da ultimo il Decreto Interministeriale del 12.02.2004), ogni provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica avrà decorrenza dal giorno successivo alla data del verbale di visita medico collegiale. Ciò vale tanto per le ipotesi previste dall'art. 21, comma 3 del CCNL 16.05.1995, quanta per quelle disciplinate dall'art. 2, comma 12 della L. 335/95, nonché per quelle di cui all' art. 3 del CCNL 16.05.2001. Si ritiene, peraltro, di dover informare che i rari casi di contenzioso relativi alla inesatta decorrenza di risoluzione del rapporto di lavoro si sono conclusi tutti con una

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