IperTesto Unico IperTesto Unico

Nota MIUR 05.02.2009, prot. n. 1533

Graduatorie d'istituto personale ATA pubblicate dopo il 31 dicembre 2008 - competenza alla liquidazione dei contratti adottati a titolo definitivo.

Si fa riferimento al parere richiesto circa il quesito posto a codesto Ufficio dalla Direzione Provinciale per i Servizi Vari di Ancona, con nota prot. 764, con riguardo alla competenza alla liquidazione dei contratti posti in essere dai dirigenti scolastici, in esito alla pubblicazione delle graduatorie definitive d'istituto di terza fascia del personale ATA avvenuta dopo il 31 dicembre 2008, per la sostituzione dei supplenti in servizio nelle scuole dall'inizio dell'anno scolastico 2008/09 con contratti in attesa dell'avente titolo, ai sensi dell'art. 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Al riguardo si comunica che la fattispecie in questione concerne posti la cui vacanza e/o disponibilità si è verificata all'inizio dell'anno scolastico 2008/09 - senza alcuna soluzione di continuità e senza subire alcuna causa interruttiva - e che l'alternanza di due diversi soggetti sul medesimo posto corrisponde precisamente alla stessa "ratio" del predetto art. 40 della legge n. 449 che vuole, assegnandone gli oneri a codesta Amministrazione, l'assunzione tempestiva e temporanea del supplente nei casi in cui si verifichi un ritardo nella predisposizione e pubblicazione delle graduatorie di reclutamento proprie dell'anno scolastico di riferimento, in attesa, appunto, che al momento di possibile individuazione dell'avente effettivo titolo al posto sia predisposto il conseguente contratto a titolo definito.

La predetta disposizione non reca alcun vincolo temporale alla sua applicazione e comporta, pertanto, la persistenza dell'assegnazione degli oneri sia per il contratto in attesa dell'avente titolo che per il successivo stipulato a titolo definitivo.

La fattispecie sopradescritta risulta, infatti, del tutto diversa da quella disciplinata dall'art. 4, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 che tratta dei posti non vacanti resisi di fatto disponibili dopo la data del 31 dicembre, cioè di quei posti la cui disponibilità di fatto consegue ge

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.