D.P.C.M. 23.02.2009, n. 31
1. Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o rivenditori di supporti nuovi o usati, nell'ipotesi di smarrimento o distruzione fortuita di contrassegni originariamente apposti, la SIAE, esaminata la documentazione e la dichiarazione rese, provvede al rilascio del nuovo contrassegno, entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che non riscontri elementi significativi dai quali emergano fondati dubbi di illecita riproduzione dei supporti medesimi; in questa ipotesi la SIAE sospende il rilascio per un termine massimo di quarantacinque giorni, nel corso dei quali provvede ai necessari accertamenti. Scaduto il termine la SIAE provvede al rilascio del contrassegno ovvero informa del fatto l'autorità giudiziaria. Le maggiori spese per la verifica, l'esame ed il controllo dei supporti sono a carico dei richiedenti la nuova contrassegnatura.
2. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno né a dichiarazione sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, realizzano per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attività di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.
3. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno né a dichiarazione sostitutiva i supporti di lavoro realizzati dai disk jockey in possesso di specifica autorizzazione della SIAE per lo svolgimento della propria attività professionale, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.
4. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno né a dichiarazione sostitutiva i supporti allegati ad opere librarie
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