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D.P.C.M. 23.02.2009, n. 31

Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (09G0039). Testo in vigore dal: 21-4-2009. (G.U. 06.04.2009, n. 80)

Art. 5 - Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali

1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque confezionati contenenti programmi destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in particolare:

a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o archivio di contenuti multimediali prodotti in serie sui supporti di cui alla alinea del presente articolo, fruibili mediante collegamento e lettura diretta dei supporti, quali dischetti magnetici (floppy disk), CD ROM, schede di memoria (memory card), chiavi usb, microchip, schede SD o attraverso installazione mediante il medesimo supporto su altra memoria di massa destinata alla fruizione diretta mediante personal computer;

b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su apparecchi specifici per videogiochi, quali playstation o consolle, comunque denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player audio o video, nonché i programmi destinati alla fruizione mediante apparecchi di telefonia mobile e lettori di Mp3.

2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero dizionario, destinati a qualsivoglia forma di intrattenimento o per fruizione da parte di singoli utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o accademico.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e quindi non soggetti ad obbligo di vidimazione o invio d

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