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Circolare Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 27.02.2009, n. 5

Decreto ministeriale del 19 novembre 2008, legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1187 - benefici per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Indicazioni operative.

Con il decreto del 19 novembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repub-blica Italiana n. 26 del 2 febbraio 2009, che modifica le previsioni di cui al decreto del 2 lu-glio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007, sono state indivi-duate le tipologie di benefici previsti dall'articolo 1, comma 1187, legge 27 dicembre 2006, (finanziaria 2007), come integrato dall'articolo 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2997 (finanziaria 2008), nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi.

Il decreto ministeriale in oggetto prevede, in favore dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di infortuni sul lavoro verificatisi a far data dal 1° gennaio 2007, due di-stinte tipologie di benefici:

- una prestazione economica consistente nella corresponsione di una somma una tantum;

- un'anticipazione della rendita a superstiti di cui all'art. 85 T.U. ap-provato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Disposizioni per l'assicurazione ob-bligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

Il D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81 ha attribuito i compiti di erogazione dei benefici in ogget-to all'INAIL (art. 9, co. 4, lett. d) e all'IPSEMA (art. 9, co. 7, lett. c), ciascuno per il pro-prio ambito di competenza.

Pertanto, la prestazione una tantum viene erogata dall'INAIL o, con riferimento agli in-fortuni del settore marittimo o aereo, dall'ISPEMA e spetta ai superstiti di tutti i lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro, anche se non soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria. Per quanto riguarda, in particolare, gli infortuni mortali in ambito domestico la prestazione una tantum è erogata ai familiari dei soggetti assicurati ai sensi della legge 3.12.1999, n. 493.

La prestazione una tantum, non soggetta a tassazione è cumulabile con altre misure di sostegno previste in favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro.

La prestazione erog

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