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Nota ARAN 23.12.2009, prot. n. 10146

RSU decadute -Validità del contratto integrativo d'Istituto.

Con nota del 24 novembre 2009 prot. n. 14972 codesto Ministero ha chiesto all'Aran di esprimere il proprio avviso circa la compatibilità delle nuove norme contenute nel D.Lgs. l50/2009 con la linea interpretativa assunta da questa Agenzia circa l'ultrattività del contratti integrativi d'istituto dell'anno precedente con i limiti, economici e non, ivi individuati.

Nel merito questa Agenzia reputa che il decreto in parola non modifichi la regola generale secondo la quale i contratti, sia nazionali che integrativi di amministrazione, restano in vigore fino alla sottoscrizione dei successivi ovvero, di atti idonei, ai sensi dello stesso d.lgs. n. 150/2009, a sostituirli.

Infatti, benché l'art. 65, comma 2, del citato D.Lgs. 150/2009 disponga che " In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili ", si ritiene che tale norma si configuri come una previsione una tantum.

Ciò in quanto, la stessa è finalizzata a garantire che, entro la data del 31 dicembre 2010, i contratti integrativi vengano adeguati alle disposizioni del decreto stesso " riguardanti la definizione degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva e alla legge " nonché alle nuove previsioni relative al riconoscimento del merito ed alla conseguente erogazione dei premi.

 

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