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Legge 31.12.2009, n. 196

Legge di contabilità e finanza pubblica. (G.U. 31.12.2009, n. 303 - S.O. n. 245)

Titolo IX - Testo Unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria

Art. 50 - Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale;

b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;

c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;

d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità pubblica in considerazione del potenziamento della funzione del bilancio di cassa; 213

e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.

3. Lo schema del decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, ent

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