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DM 18.12.2009, n. 206

Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia. (G.U. 20.01.2010, n. 151)

Art. 1 - Fasce orarie di reperibilità

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

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