Decreto legislativo 31.12.2009, n. 213
Capo III - Disposizioni finali, abrogazioni e disapplicazioni di norme
1. Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni dei vigenti ordinamenti di ciascun ente incompatibili con i principi e le disposizioni del presente decreto legislativo, nonché in particolare le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
b) l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127;
c) l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;
d) l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;
e) l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38;
f) l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
2. Gli organi degli enti in carica o scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo rimangono in carica fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti o fino al completamento delle procedure di nomina che devono completarsi entro il termine di mesi due dalla data di entrata in vigore dei nuovi statuti.
3. Rimane salvo quanto disposto all'articolo 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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