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Decreto legislativo 31.12.2009, n. 213

Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. (G.U. 01.02.2010, n. 25)

Capo I - Riordino degli enti di ricerca

Art. 5 - Piani triennali di attività - PTA e Documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca - DVS

1. In conformità alle linee guida enunciate nel PNR, ai fini della pianificazione operativa i consigli di amministrazione dei singoli enti di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività, aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale, in conformità alle particolari disposizioni definite nei rispettivi statuti e regolamenti.

2. Il predetto piano è valutato e approvato dal Ministero, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei piani triennali di attività dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca.

[3. Per il perseguimento delle finalità di coordinamento ed armonizzazione di cui al comma 2, il Ministero, tenuto conto degli obiettivi del Programma nazionale della ricerca ed in funzione della elaborazione di nuovi indirizzi, svolge una specifica funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico. Tale funzione è prevalentemente esercitata sulla base dei PTA e dei DVS ovvero anche impartendo dirette indicazioni volte a favorire il perseguimento di obiettivi di sistema o esperendo iniziative basate su modalità di carattere selettivo atte a sollecitare la collaborazione tra i diversi enti in funzione della promozione e realizzazione di progetti congiunti.

A tale fine il Ministero può avvalersi del supporto, anche individuale, di dipendenti di enti di ricerca e università, anche in forma di comando, sulla base di apposite intese

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