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Decreto legislativo 31.12.2009, n. 213

Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. (G.U. 01.02.2010, n. 25)

Capo I - Riordino degli enti di ricerca

Art. 16 - Strumenti innovativi di finanziamento e partecipazione al capitale di rischio

1. Il Ministero e, previa valutazione di legittimità e di merito da parte dello stesso, gli stessi enti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza garanzie da parte loro, possono promuovere, concorrere alla costituzione o partecipare a fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Tali fondi sono destinati all'attuazione di programmi di trasferimento tecnologico e di investimento per la realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione e ricerca, con il coinvolgimento di apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e la valorizzazione di risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali.

3. Gli enti di ricerca nell'articolazione dei rispettivi statuti e nell'enumerazione delle attività da svolgere tengono conto di quanto previsto agli articoli 4, 6 e 17 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

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