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C.M. Economia e Finanze 17.12.2009, n. 32

Legge 24 dicembre 2005, n. 266 - finanziaria 2006. Ulteriori indicazioni sull'applicazione dell'articolo 1, commi 58 e 59.

Facendo seguito alla circolare n. 28 del 14 giugno 2006 e con riferimento alle numerose richieste pervenute dalle Amministrazioni in merito alla problematica concernente la riduzione del 10% dei compensi di cui all'articolo 1, commi 58 e 59 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si forniscono indicazioni al riguardo.

In particolare alcune Amministrazioni ritengono che decorso, dal 1° gennaio 2009, il termine triennale di vigenza delle sopraindicate disposizioni possa essere ripristinata, nella sua originaria entità, la misura dei compensi sopra indicati. Ciò anche in virtù di quanto disposto dal successivo comma 63 che prevede la destinazione delle relative economie al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per un periodo di tre anni.

Si fa presente, preliminarmente, che, ai sensi dell'art. 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2007, le richiamate disposizioni di cui all'art. 1, commi 58 e 59, della legge n. 266/2005 hanno trovato applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT, pubblicato annualmente in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

In proposito, al fine di pervenire ad un'uniformità di indirizzo in ordine alla riduzione del 10% delle somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati presenti nelle predette amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT, si ritiene che la questione vada esaminata alla luce delle analoghe disposizioni che definiscono l'orientamento legislativo in materia.

Infatti, con l'articolo 29 del dec

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