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Ordinanza PCM 09.04.2009, n. 3754

Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 (09A04320). (G.U. 10.04.2009, n. 84)

Art. 5 -

1. In favore del personale dell'Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila, direttamente impegnato dal Prefetto con apposito ordine di servizio in attività necessarie al superamento dell'emergenza, è autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carriera prefettizia, fino al 31 maggio 2009, è corrisposta una indennità pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'articolo 22, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105. In favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze di polizia, e delle Forze Armate direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite, fino al 31 maggio 2009.

2. In favore del personale della regione Abruzzo, della provincia, e del comune dell'Aquila, nel limite massimo di 10 unità per ciascuna delle predette Amministrazioni, nonché dei comuni indicati nell'articolo 1 nel limite massimo di cinque unità, è autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite.

3. In favore del personale delle Regioni che hanno attivato la colonna mobile è autorizzata nel limite massimo di cinque unità, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato per il superamento dello stato d'emergenza, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite.

4. Al personale del Dipa

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