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Nota MIUR 09.04.2009, prot. n. 2911

Ritenute alla fonte relative a compensi accessori del personale dipendente. Codice tributo da utilizzare nel modello F24.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, con nota n. 5418 del 30 gennaio 2009 - con riferimento a un quesito posto da una istituzione scolastica - ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla corretta compilazione del modello F24 e, in particolare, ha precisato quale codice tributo debba essere indicato nel citato modello per il versamento dell'IRPEF trattenuta ai dipendenti sui compensi accessori.

Il predetto Ministero ha precisato quanto segue:

"l'art. 49, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917- TUIR qualifica" redditi da lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri..." , per cui appare chiaro che tutte le somme aggiuntive alla retribuzione principale corrisposte al personale dipendente, ivi inclusi gli emolumenti accessori, sono da annoverare nella predetta categoria di reddito.

Ciò posto, alla luce del quadro normativo di contesto - in particolare, il riferimento è, oltre al citato art. 49 del D.P.R. n. 917/1986, all'art. 23, comma 2, e all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che specificano le modalità applicative della ritenuta alla fonte da operare sui redditi di lavoro dipendente - e, stante l'ampia nozione di reddito di lavoro dipendente recata dalla normativa fiscale, si rappresenta che nel caso di specie, per il corretto versamento delle ritenute IRPEF deve essere utilizzato il codice tributo 1001- Ritenute su retribuzioni, pensioni e trasferte.

Si precisa, poi, che il codice tributo 1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - va utilizzato, coerentemente alla relativa intestazione, appunto per i versamenti concernenti le ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tra i quali rientrano anche gli emolumenti correlati a contratti di lavoro di collaborazione coo

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