D.M. MIUR 16.04.2009
Formula iniziale
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;
Visto in particolare l'art. 52 della citata legge n. 212/1983, che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale ai fini del riconoscimento dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali in applicazione della legge medesima, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale;
Visto l'art. 191 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto in particolare il terzo comma del citato art. 191, il quale stabilisce che il fine precipuo della formazione svolta dagli istituti professionali è quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale, dei servizi, industriale ed artigiano, agrario e nautico;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997, n. 250, recante la disciplina in materia di diplomi di qualifica dei corsi dell'istruzione professionale, il quale indica, nei diversi settori di attività, i diplomi di qualifica che si conseguono presso gli istituti professional
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