D.M. MIUR 08.04.2009, n. 42
1. Il Direttore Generale dell'USR o un dirigente delegato dispone la pubblicazione all'albo della sede provinciale delle graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie, integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto. In coda alla III fascia vengono collocati, secondo la fascia di appartenenza e con il relativo punteggio, i docenti che hanno scelto la provincia ai sensi del precedente articolo 1, comma 11.
2. Nelle ulteriori tre province, di cui all'art. 1, comma 11, l'aspirante è graduato secondo il punteggio acquisito nella provincia di appartenenza, che gestisce la relativa domanda; al candidato stesso sono riconosciute le altre situazioni personali ad eccezione del titolo ad usufruire del beneficio della assunzione sui posti riservati.
All'atto della pubblicazione le graduatorie non debbono indicare dati sensibili.
Sono indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo l'indirizzo didattico differenziato Montessori.
Ai fini dello svolgimento delle attività su posto di sostegno agli alunni disabili, sono predisposti appositi elenchi, nei quali sono evidenziati i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione a seguito dei corsi speciali, di cui al D.M. n. 21/05, che all'art. 7, comma 9, prescrive la priorità per gli interessati alla nomina su posti di sostegno, ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato.
Per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è predisposto un elenco, articolato in due fasce, in cui vengono inseriti, sulla base della fascia di appartenenza, del punteggio
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