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Legge 03.08.2009, n. 115

Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma. (G.U. 13.08.2009, n. 187)

Art. 2 - Strutture scolastiche

1. Fermo restando il finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 1342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata per gli anni 2009 e 2010, rispettivamente, la spesa di euro 569.000 e di euro 5.474.000, per la costruzione della nuova sede della Scuola. Gli ulteriori oneri necessari per la medesima finalità, sono posti a carico della provincia e del comune di Parma, in conformità a quanto convenuto con l'accordo di programma stipulato in data 9 novembre 2007.

2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono altresì poste a carico della provincia e del comune di Parma:

a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio destinato a sede della Scuola;

b) le spese per l'arredamento della Scuola e quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l'allestimento e per l'impianto del materiale didattico e scientifico che implica rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, la provincia e il comune di Parma sono tenuti a dare alla Scuola un parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere il formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.

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