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Nota MIUR 25.09.2008, prot. n. 15563.

A seguito della problematica sollevata, anche con l'assistenza di organizzazioni sindacali, a mezzo di numerosissimi atti di diffida, tendenti al riconoscimento, per il personale scolastico non di ruolo (ora a tempo determinato) di una progressione retributiva legata all'anzianità, l'Ufficio Legislativo di questo Ministero, su richiesta di questa Direzione generale, ha fornito il proprio parere con nota del 9 settembre 2008, prot. A00/Uff.Leg/ 2411.

Il predetto Ufficio Legislativo ha in particolare messo in risalto come la Direttiva n. 1999/70/CE del 28 giugno 1999, e l'allegato Accordo quadro sui contratti a tempo determinato, hanno fissato i principi generali ed i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, per garantire la parità di trattamento con i lavoratori assunti a tempo indeterminato.

I principi dettati dalla suddetta direttiva sono stati recepiti con l'emanazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che, all'art. 6, ribadisce il principio della non discriminazione, e all'art. 10 disciplina le fattispecie per le quali non si applicano le norme dello stesso decreto legislativo: tra tali fattispecie non sono citate quelle relative al personale della scuola.

La sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 (Causa C-307/05) nel confermare il principio del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato ha precisato che è illegittima "l'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato".

Da quanto sopra argomentato si deduce pertanto che, in materia di anzianità di servizio utile all'attribuzione di aumenti

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