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Nota MIUR 09.09.2008, prot. n. 1368

Circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze relativa al Decreto ministeriale 19 gennaio 2008, n. 40, concernente "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti.

L'art.2, comma 9, del Decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, ha introdotto l'art.48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica.

Successivamente l'art.19 del Decreto legislativo 1 ottobre 2007, n.159, ha apportato alcune modifiche al testo dell'art.48-bis e ne ha espressamente subordinato l'operatività all'entrata in vigore del regolamento ministeriale di attuazione.

L'attuale testo dell'art.48-bis del DPR soprarichiamato, così come convertito con legge 29 novembre 2007, n.222, stabilisce quanto segue:

" 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2-bis Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito. "

Con il decreto del Ministro dell'Econom

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